
Dopo il via libera della Commissione Europea del 25 maggio 2017 all’articolo 17 della legge n. 161 del 2014, entro il 6 marzo 2018 in tutte le aranciate dovrà essere presente un quantitativo di succo d’arancia non inferiore al 20% (il limite minimo precedente ed ancora in vigore è del 12%). Con questo provvedimento sono stati raggiunti due importanti obiettivi. Uno è quello di garantire ai consumatori un prodotto, che contenga un maggior quantitativo di succo, e quindi vitamine, sali minerali ed altre sostanze benefiche per l’organismo contenute nelle arance. L’altro è quello di rendere necessaria ai trasformatori una quantità quasi doppia di arance per produrre la stessa quantità di aranciata. Questo è un beneficio per i nostri agricoltori che coltivano agrumi che, vedendo aumentare la domanda, riusciranno a vendere meglio la propria frutta e vedere meglio remunerato il proprio lavoro.
Il provvedimento ha l’unico difetto di riguardare soltanto il comparto delle arance. Dunque, tanto si può e si deve ancora fare per altri settori altrettanto importanti per l’agroindustria italiana estendendo lo stesso meccanismo alla totalità del mercato di nettari di frutta, bevande analcoliche alla frutta e bevande analcoliche al gusto di frutta.